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LEN Service Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata Onlus è una Cooperativa Sociale di Tipo B iscritta all’Albo Cooperative Nazionale n. A218295 ed è presente nell’Albo Provinciale Cooperative Sociali di Parma, Regione Emilia Romagna.

Len Service

LEN Service si ispira ai valori fondanti della cooperazione che riportiamo di seguito

DEFINIZIONE: Una cooperativa è un’associazione autonoma di persone che si uniscono volontariamente per soddisfare i propri bisogni economici, sociali e culturali e le proprie aspirazioni attraverso la creazione di un’impresa a proprietà comune, controllata democraticamente.

VALORI: Le cooperative si fondano sui valori dell’autosufficienza, dell’auto-responsabilità, della democrazia, dell’eguaglianza, dell’equità e della solidarietà. Fedeli allo spirito dei padri fondatori, i soci delle cooperative aderiscono ai valori etici dell’onestà, della trasparenza, della responsabilità sociale e dell’altruismo.

I principi cooperativi sono linee guida mediante le quali le cooperative mettono in pratica i propri valori.

1° PRINCIPIO

Adesione libera e volontaria.

L’adesione ad una cooperativa deve essere volontaria e non deve essere oggetto di restrizioni artificiose, né di discriminazioni sociali, politiche, razziali o religiose.

2° PRINCIPIO

Controllo democratico da parte dei Soci.

Le cooperative sono organizzazioni democratiche: gli affari devono essere amministrati da persone scelte dai soci. I soci devono avere uguale diritto di voto (un socio, un voto).

3° PRINCIPIO

Partecipazione economica dei Soci.

L’eventuale interesse sul capitale sociale deve essere limitato; gli avanzi di gestione appartengono ai soci e devono essere ripartiti in modo che nessuno sia favorito, secondo le seguenti finalità:

  • sviluppo degli affari sociali
  • istituzione di servizi comuni
  • distribuzione ai soci in misura proporzionale alle operazioni con la societĂ 

4° PRINCIPIO

Autonomia e indipendenza.

Le cooperative sono organizzazioni autonome, basate sull’auto aiuto e gestite dai loro membri. Se esse stipulano accordi con altre organizzazioni, compresi i governi, o raccolgono capitale dalle fonti esterne, fanno ciò a condizioni che assicurano comunque il controllo democratico da parte dei loro soci e mantengono inalterata la loro autonomia cooperativa.

5° PRINCIPIO

Educazione, formazione e informazione.

Le cooperative devono fornire ai loro soci, dirigenti, amministratori e dipendenti l’educazione e la formazione necessarie per poter contribuire efficacemente allo sviluppo delle cooperative stesse. Devono inoltre curare la diffusione presso l’opinione pubblica dei principi, dei metodi e dei benefici della cooperazione.

6° PRINCIPIO

Cooperazione tra cooperative.

Ogni cooperativa, al fine di soddisfare più efficacemente i propri soci e di rinforzare l’intero movimento cooperativo, deve operare attivamente ed in modo coordinato assieme alle altre cooperative su scala locale, nazionale ed internazionale.

7° PRINCIPIO

Impegno verso la collettivitĂ .

Le cooperative lavorano per lo sviluppo sostenibile della collettivitĂ  di cui sono espressione ed alla quale appartengono attraverso politiche approvate dai loro soci.

LEN Service è inoltre una cooperativa sociale di tipo B è segue le definizioni e le regole di seguito riportate.

La definizione di cooperativa sociale è contenuta nella legge numero 381 del 1991, che disciplina il settore.

In base all’articolo 1 di questa legge, le cooperative sociali sono definite come imprese che nascono con lo scopo di “perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini”. Questo scopo è perseguito attraverso la gestione di servizi socio-sanitari o educativi e lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Alle cooperative sociali si applicano le norme relative al settore in cui operano, in quanto compatibili con la legge numero 381 del 1991. La denominazione sociale, comunque formulata, deve contenere l’indicazione di “cooperativa sociale”.

La legge definisce le cooperative sociali come soggetti di natura giuridica privata e con caratteristiche d’impresa senza finalità di lucro a cui attribuisce la possibilità di perseguire finalità di interesse collettivo. Da questo punto di vista, le cooperative sociali rappresentano una innovazione rispetto alle forme cooperative tradizionali.

Nello specifico, le cooperative tradizionali (di consumo, di lavoro, altro) sono società mutualistiche ovvero società che nascono per soddisfare il bisogno dei soci, offrendo loro beni e servizi o occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle dettate dal mercato. Le società cooperative sociali, invece, nascono con lo scopo di soddisfare bisogni che non coincidono esclusivamente con quelli dei soci proprietari, bensì con quelli della più vasta comunità locale ovvero bisogni collettivi.

Le cooperative sociali si distinguono in due tipologie fondamentali:

  • cooperative sociali di tipo A, per la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi
  • cooperative sociali di tipo B, per lo svolgimento di attivitĂ  produttive finalizzate all’inserimento nel mondo del lavoro dei cosiddetti soggetti svantaggiati fisici e psichici, ragazze madri, ex detenuti, ex tossicodipendenti